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Ordinanza — n. 15914/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for absolute generality; appeal fails to confront specific sentencing and qualification arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15914/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to its absolute generality, which failed to engage with the specific reasoning of the lower court's judgment. The appellant challenged the qualification of the attempted theft and the severity of the sentence but did not provide concrete arguments against the Court of Appeal's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is formulated with absolute generality and does not confront the specific reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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absolute generality inadmissible appeal criminal procedure qualification of facts sentencing review tentato furto indagine per furto furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAJI IMAD nato il 17/02/1999 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Naji Imad ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna emessa nei confronti del suddetto imputato per il delitto di tentato furto pluriaggravato ex artt. 624, 625, primo comma, n. 2 e 7. cod. pen., con la recidiva specifica infraquinquennale; considerato che l'unico motivo di ricorso, nelle sue due articolazioni, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto contestato e dell'entità della pena irrogata, è inammissibile per assoluta genericità di formulazione e non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eLro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/0