Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to mere factual complaints lacking specific procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Alessia Celoria's appeal against her conviction for aggravated theft inadmissible. The court found that the sole ground of appeal consisted of general complaints regarding the evaluation of evidence without identifying specific procedural violations. Consequently, the appeal was rejected because it merely sought a re-evaluation of facts rather than challenging a concrete legal error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based solely on dissatisfaction with the factual assessment of evidence, without pointing to specific procedural errors or misinterpretations of legal provisions, are inadmissible as they constitute mere factual grievances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELORIA ALESSIA nato a VERCELLI il 07/04/1968 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Celoria Alessia, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stata condannata per i reati di furto pluriaggravato e di cui all'art. 544-ter cod. pen.; considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui la ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio sotteso all'affermazione di penale responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0