Italian court dismisses appeal claiming lenient sentence lacks specific Art. 133 criminal code justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Morvan Bettera inadmissible regarding his request for a lighter sentence. The appellant argued that the appellate court's reduction of the penalty to a base level below the medium statutory range required specific subjective and objective criteria under Article 133 of the Criminal Code. The court rejected this, ruling that for sentences within the lower limit, a general reference to the adequacy of the punishment is sufficient, rendering the specific detailed motivation unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; When a base sentence falls within the lower limit of the medium statutory range, a general reference to the adequacy of the punishment suffices, and specific detailed motivation regarding subjective and objective criteria is not required.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BETTERA ALESSANDRO MORVAN nato a ISEO il 24/08/1973 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIR:ETTO - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, riqualificando il fatto quale furto aggravato e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Milano del 11 settembre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Alessandro Morvan Bettera per il reato di ricettazione e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, volto ad invocare un più tenue trattamento sanzionatorio, è inammissibile, atteso che solo l'irrogazione cli una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retribut:iva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276'932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite, come nel caso di specie, è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412. del 05/11/2015, Scarannozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv. 276288) e nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec