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Ordinanza — n. 15897/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding attempted receiving of stolen goods due to lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15897/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Cosimo Crisafulli inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted receiving of stolen goods. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and a different legal interpretation of the crime, but the court found these arguments manifestly unfounded based on established case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 712 cod. pen.: The appeal is inadmissible when the grounds rely on a re-evaluation of evidence or alternative legal readings of sources that fall outside the scope of the admissibility review, as the substantive merits are not subject to such scrutiny.

Parole chiave

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attempted receiving stolen goods inadmissible appeal subjective element proof indirect evidence sufficiency lack of legal grounds ricettazione contraffazione di merci origine delle merci

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
La Corte di appello di Messina, con sentenza del 29 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 12 aprile 2021, nei confronti di Cosimo Crisafulli, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 712 cod. pen.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Messina, con sentenza del 29 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 12 aprile 2021, nei confronti di Cosimo Crisafulli, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
pen., oltre a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee all sindacato di legittimità, sono anche manifestamente infondati alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr
268713 e Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISAFULLI COSIMO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 03/12/1995 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 29 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 12 aprile 2021, nei confronti di Cosimo Crisafulli, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen., oltre a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee all sindacato di legittimità, sono anche manifestamente infondati alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 e Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (e, nel caso di specie, a pagg. 3 e 4, la Corte territoriale, ritenuto provato il dolo in ragione della natura del bene ricettato e dell'assenza di spiegazione circa la lecita provenienza dello stesso, ha correttamente qualificato il fatto nell'ipotesi delittuosa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dice