Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15865/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal criticism of the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15865/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Francesca Colangelo's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of the conviction for theft, but the court found her legal grounds merely reproduced arguments already rejected by the trial and appellate judges. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the specific, critical analysis required by Supreme Court precedent to challenge the lower court's factual and legal findings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 648 cod. pen.: An appeal in cassation is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the court of first instance and appellate court without providing a specific, critical legal analysis of the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility lack of specific criticism reproduction of rejected arguments theft qualification court costs and fine ricettazione prove acquisite illegalmente assunzione di prove a titolo cautelare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 648 cod. pen.
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 12 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara, in data 11 febbraio 2021, nei confronti di Francesca Colangelo, condannata per il reato di cui all'art. 648 cod.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 12 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara, in data 11 febbraio 2021, nei confronti di Francesca Colangelo, condannata per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, non è consentito in sede di legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLANGELO FRANCESCA nato a PESCARA il 31/03/1978 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 12 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara, in data 11 febbraio 2021, nei confronti di Francesca Colangelo, condannata per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, non è consentito in sede di legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969), dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 3 sull'assenza di elementi di prova del coinvolgimento dell'imputata nel reato presupposto, anche alla luce delle videoregistrazioni dell'autore del furto e della parzialità dei beni ricettati rispetto a quelli rubati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dicembr