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Ordinanza — n. 15607/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and assertive legal arguments lacking specific motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15607/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeals by Di Cara and Marchione inadmissible regarding the lower court's dismissal of their appeal on criminal liability. The appellants argued for a specific application of criminal law, but the court found their submissions to be overly generic, assertive, and abstract without engaging with the first-instance reasoning. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals must be specific and motivated; generic, assertive, or abstract arguments that fail to confront the first-instance reasoning render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic legal argument assertive reasoning lack of motivation criminal procedure appeal motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI CARA GIUSEPPE nato a PALERMO il 04/05/1973 MARCHIONE FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 03/11/1977 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visti i ricorsi proposti da Giuseppe Di Cara e Francesco Paolo Marchione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dagli imputati avverso la pronuncia di primo grado con cui erano stati ritenuti responsabili di concorso in tentato furto aggravato.

2. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso comune, con cui si denuncia erronea applicazione della legge penale in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello, è formulato in maniera estremamente generica, apodittica ed assertiva, a fronte di una specifica motivazione della Corte di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), replicando la medesima genericità riscontrata nell'atto di appel o, dal momento che questo non solo non si confronta con le argomentazioni puntuali della sentenza di primo grado, ma formula considerazioni astratte contestando la prova del reato.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 febbrai