Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and assertive legal arguments lacking specific motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint appeals by Di Cara and Marchione inadmissible regarding the lower court's dismissal of their appeal on criminal liability. The appellants argued for a specific application of criminal law, but the court found their submissions to be overly generic, assertive, and abstract without engaging with the first-instance reasoning. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals must be specific and motivated; generic, assertive, or abstract arguments that fail to confront the first-instance reasoning render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI CARA GIUSEPPE nato a PALERMO il 04/05/1973 MARCHIONE FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 03/11/1977 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visti i ricorsi proposti da Giuseppe Di Cara e Francesco Paolo Marchione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dagli imputati avverso la pronuncia di primo grado con cui erano stati ritenuti responsabili di concorso in tentato furto aggravato.
2. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso comune, con cui si denuncia erronea applicazione della legge penale in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello, è formulato in maniera estremamente generica, apodittica ed assertiva, a fronte di una specifica motivazione della Corte di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), replicando la medesima genericità riscontrata nell'atto di appel o, dal momento che questo non solo non si confronta con le argomentazioni puntuali della sentenza di primo grado, ma formula considerazioni astratte contestando la prova del reato.
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 febbrai