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Ordinanza — n. 15587/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of non-appealable grounds and generic complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15587/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant waived all grounds except those regarding sentencing, rendering the waiver of other appeal grounds legally binding. The appellant's complaint regarding the affirmation of responsibility was rejected as excessively generic and structurally unsuitable for cassation review. Consequently, the court upheld the lower court's decision, confirming the conviction while reducing the penalty as requested.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: A partial waiver of appeal grounds by the accused renders the judgment final regarding those points, making subsequent cassation appeals on waived matters inadmissible and precluding the court from raising them ex officio.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds res judicata effect inadmissible cassation appeal generic complaint rejection sentencing reduction condotta colpevole partecipazione al reato corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, avuto riguardo al mancato suo proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 600 cod. proc. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, avuto riguardo al mancato suo proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERVODIO CIRO nato a ARPAIA il 30/06/1971 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Ciro Servodio avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli di conferma della condanna dell'imputato per il reato di concorso in furto pluriaggravato, con rideterminazione della pena inflitta in senso più favorevole, visto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giudicate equivalenti alle aggravanti contestate.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, avuto riguardo al mancato suo proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile poiché formulato in modo estremamente generico, nella sua struttura e nel lessico, volto ad invocare assertivamente il difetto, ed è anche sottratto al sindacato di legittimità, stante la rinuncia dell'imputato a tutti i motivi di ricorso diversi da quelle attinenti alla dosimetria sanzionatoria, che, infatti, è stata ridotta.

Difatti, la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006) 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 fe