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Ordinanza — n. 15569/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and reiterates arguments already rejected regarding controlled liberty denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15569/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Marciano Fabian inadmissible due to the generic nature of the sole ground raised. The appellant argued for the denial of controlled liberty, but the court found these arguments merely repeated reasons previously deemed insufficient for applying alternative measures. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is generic and reiterates arguments already adequately rejected by lower courts regarding the application of alternative measures.

Parole chiave

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inadmissible appeal controlled liberty generic grounds reiteration of arguments alternative measures procedural costs criminal appeal furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCIANO FABIAN nato a PISA il 29/05/1978 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da FabiamMarciano avverso la sentenza' della Corte d'Appello di Bologna di conferma della condanna dell'imputato per il delitto di furto aggravato e furto semplice, quest'ultimo a seguito di riqualificazione.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge in riferimento al diniego della libertà controllata, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già adeguatamente ritenute inidonee a fondare l'applicazione della misura alternativa.

3. Il difensore di Marciano Fabian ha depositato conclusioni scritte con le quali si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. 3.1. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 febbraio 2