Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds seeking prohibited evidentiary re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gianpaolo Benfante inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant sought a re-evaluation of the evidence used to convict him for aggravated burglary, but the court rejected this as a generic argument unsuitable for the court of last resort. Consequently, the lower court's confirmation of his criminal liability and sentence was upheld without substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 364, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is generic and merely requests a re-evaluation of evidence, as such a review is not permitted at this stage of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENFANTE GIANPAOLO nato a PALERMO il 09/06/1990 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 18 gennaio 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Gianpaolo Benfante per il reato di furto aggravato in abitazione e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva specifica, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto generico e volto ad invocare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0