Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for lack of statutory grounds under Art. 448.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the trial court's failure to explicitly exclude statutory acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general lack of motivation regarding acquittal causes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals against plea bargain sentencing, the Court of Cassation cannot examine general lack of motivation regarding statutory acquittal grounds, as such appeals are limited to the specific violations expressly listed in the law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA DAVIDE nato a PALERMO il 25/02/2003 avverso la sentenza del 04/06/2022 del TRIBUNALE di PALERMO.111.4119 • udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Davide La Rosa avverso la sentenza del Tribunale di Palermo pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per il reato di furto pluriaggravato di un motociclo.
2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'affermazione di responsabilità ed alla mancata ostensione di adeguate ragioni per escludere l'applicabilità della regola di proscioglimento prevista dall'art. 129 cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Questa Corte, con principio condiviso dal Collegio, ha già affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, citato limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;
Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Orbene, il ricorrente non deduce l'erronea qualificazione del fatto di reato bensì la mancanza di motivazione idonea sui presupposti per applicare l'art. 129 cod. proc. pen., incorrendo, dunque, in pieno, nell'inammissibilità testuale desumibile dalla disposizione normativa di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i