Italian court dismisses appeal as generic criticism lacks legal merit and repeats rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Rodofili Nicola inadmissible. The court ruled that the appellant's argument regarding Article 337 of the Penal Code constituted generic criticism rather than a substantive legal challenge. Consequently, the lower court's correct interpretation of the arrest report and witness testimony was upheld, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Generic criticisms of the lower court's reasoning are inadmissible if they merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Rodofili Nicola, nato a Roma 1'11.07.1977 avverso la sentenza del 5 maggio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché costituito da una censura generica; Considerato, inoltre, che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha fatto corretto uso delle coordinate ermeneutiche operanti in materia, là dove ha osservato che dal verbale di arresto e dalle dichiarazioni del teste Giubilei risultava come l'imputato avesse colpito e aggredito verbalmente gli agenti operanti ricorrendo a un impiego di forza volto a neutralizzarne l'azione e a sottrarsi al loro intervento, di tal ché era da escludere la configurabilità di una ipotesi di c.d. resistenza passiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. • Così deciso il 1 dicembre 2022 Il Consigli-r re