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Ordinanza — n. 15486/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on drug trafficking conviction, citing discretionary sentencing and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15486/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to adequately analyze his conduct regarding group use versus genuine confrontation, but the court found these claims generic and lacking specificity. The court ruled that sentencing discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code precludes a new evaluation of sentence proportionality unless the judgment is arbitrary or illogical, which was not demonstrated here.

Regesto Legislator

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Art. 132, Art. 133 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the proportionality of a sentence determined by the trial court unless the judgment is arbitrary or illogical, as sentencing falls within the discretionary power of the court of first instance.

Parole chiave

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sentencing discretion group use offense proportionality review inadmissible appeal penal code articles imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SETZU STEFANO nato a VILLACIDRO il 09/12/1979 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria difensiva, reiterativa degli stessi. Il ricorso, pressoché riproduttivo dei motivi d'appello, è manifestamente infondato. Il primo motivo, relativo alla affermazione di responsabilità, è, anzitutto, privo della necessaria specificità, consistendo nella generica affermazione della insufficienza della motivazione della sentenza impugnata e della omessa considerazione di alcuni aspetti della condotta, che consentivano di inquadrare la condotta nella fattispecie dell'uso di gruppo„ disgiunta da un autentico confronto, tantomeno critico, con la motivazione del provvedimento impugnato, e dalla necessaria analisi della condotta, le cui caratteristiche sono state ritenute, con apprezzamento non manifestamente illogico, univocamente dimostrative della destinazione alla cessione delle sostanze detenute dal ricorrente.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza di pena determinata in misura prossima al minimo edittale e dell'apprezzamento del giudice di merito.

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenere l'insussistenza di elementi positivi particolarmente pregnanti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022 Il ConsiglieRe ensore Il Preside D E PO iT .