Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being mere factual complaints reiterating lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds constituted mere factual complaints rather than legal arguments suitable for a court of law. The appellant argued for a change in the charge classification from intentional to negligent under Article 335 of the Penal Code, but the lower court had already addressed these points by noting the custodian's awareness of duties. The court rejected the appeal because the appellant offered no new evidence to support a negligent qualification, merely restating unproven alternative facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 335 c.p.: Appeals to the Supreme Court must raise admissible legal grounds; mere factual complaints or reiterative arguments from lower courts are inadmissible, especially when no new evidence supports a different legal qualification.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO LOREDANA COSIMA nato a LECCE il 18/08/1987 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SAMNA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, reiterative di quelle dedotte in appello, alle quali la Corte di merito ha dato puntuale risposta, sottolineando che non poteva trovare accoglimento la richiesta di derubricazione del reato contestato nell'ipotesi colposa di cui all'articolo 335 cod. pen. perché l' imputata, in qualità di custode, era consapevole degli obblighi inerenti la custodia, imposti il verbale di affidamento del mezzo, ma non ha comunque addotto alcun elemento al quale ancorare la qualificazione del fatto in termini di colpa, limitandosi a formulare una alternativa e non provata ricostruzione del fatto.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022 Il Consiglier estensore 43}1 Il Presidente,