Italian court dismisses appeal claiming double jeopardy for disciplinary and criminal sanctions on same prison resistance act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the claim of ne bis in idem was generic and unsupported by new facts. The appellant argued that receiving both a criminal penalty and a disciplinary sanction for resisting prison guards violated the principle against double jeopardy. The court rejected this, noting that the disciplinary sanction differs in legal qualification, nature, and severity from the criminal penalty, aligning with European Court of Human Rights jurisprudence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 Protocollo n. 7 CEDU; Art. 52 Cost.; The imposition of a disciplinary sanction for the same factual basis as a criminal penalty does not violate the principle of ne bis in idem when the two sanctions differ in legal qualification, nature, and severity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPANA' SALVATORE nato a NARDO' il 30/10/1972 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che attiene alla violazione del principio del ne bis in idem, in relazione al fatto che all'imputato, il quale ha opposto resistenza all'interno del carcere, è stata inflitta anche sanzione disciplinare - è generico, replicando i motivi di appello, ai quali la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione, oltre che manifestamente infondato.
Non integra, infatti, una violazione del principio del "ne bis in idem" l'irrogazione, per il medesimo fatto oggetto di sanzione penale, di una sanzione disciplinare che, come ben spiegato dalla Corte di appello, per qualificazione giuridica, natura e grado di severità non può essere equiparata a quella penale, secondo l'interpretazione data dalla sentenza emessa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nella causa "Grande Stevens contro Italia" del 4 marzo 2014 (Sez. 6, n. 1645 del 12/11/2019, dep. 16/01/2020, Montella, Rv. 278099 - 01). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dic