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Sentenza — n. 15356/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and annuls sentence due to statute of limitations extinction of the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15356/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the charged offense had expired under the statute of limitations. The appellant argued for a conversion of detention to a fine based on economic conditions, but the court noted the crime committed in 2017 was extinguished five years later. Consequently, the court ruled that no further examination of the appeal's merits or procedural defects was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 116 d.lgs. 285/1992; Art. 157 c.p.p.: When a crime is extinguished by the statute of limitations, the Court of Cassation must annul the judgment without remittal, as the principle of immediate application of the extinction cause precludes sending the case back to the trial court.

Parole chiave

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statute of limitations extinction of crime prescription period annulment without remittal criminal procedure code Corte di Cassazione prescrizione verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1992
1.Carlo Vincenzo, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs.
Art. 53, legge n. 689 del 1981
285 del 1992 (commesso in Beinasco il 15.10.2017) Quale unico motivo di ricorso, egli deduce la violazione dell'art. 53, legge n. 689 del 1981, nella parte in cui la sentenza ha respinto la sua istanza di conversione della pena detentiva in ragione delle sue condizioni economiche.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso dell'imputato.3.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 1021 del 28 novembre 2001
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009
Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARLO VINCENZO nato a TORINO il 05/10/1976 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Carlo Vincenzo, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1992 (commesso in Beinasco il 15.10.2017) Quale unico motivo di ricorso, egli deduce la violazione dell'art. 53, legge n. 689 del 1981, nella parte in cui la sentenza ha respinto la sua istanza di conversione della pena detentiva in ragione delle sue condizioni economiche. Si assume che la sentenza impugnata erra laddove ritiene necessario il controllo sulle condizioni economiche dell'imputato.

2. Si osserva come la contravvenzione ascritta al ricorrente sia estinta per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione del reato; in assenza di periodi di sospensione della prescrizione, il reato, commesso il 15.10.2017, risulta estinto in data 15.10. 2022. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità, capaci d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.

E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa, proprio in considerazione della maturata prescrizione. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.

U, n. 1021 del 28 novembre 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso dell'imputato.3.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per intervenuta prescrizione, si dispone la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Torino per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Torino per quanto di competenza a cura della cancelleria della Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma,