Italian court dismisses appeal for nullity due to manifestly unfounded claim of illogical reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal against the Milan Court of Appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued the lower court's decision was null due to manifest illogical reasoning, but the court found the reasoning clear and well-founded. Consequently, the court rejected the claim as manifestly unfounded and imposed a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. e) cod.proc.pen.; The appeal must specify factual or legal reasons for disagreement with the lower court's evaluation, not merely contest the outcome; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALZANO GIANNI nato a MELZO il 09/03/1994 avverso l'ordinanza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Balzano Gianni ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, in data 29 marzo 2022, ha ritenuto inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 9.11.2021 con cui veniva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 comma 1, n. 4 cod.pen.
2. Con un unico motivo deduce la nullità della sentenza ex art. 606 lett.
e) cod.proc.pen. per manifesta illogicità della motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Ed invero la sentenza impugnata ben lungi dal rendere una motivazione manifestamente illogica ha chiaramente esposto le ragioni poste a base della ritenuta inammissibilità dell'atto di appello facendo buon governo del principio secondo cui In tema di impugnazione, ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione (Sez. 3, n. 12727 del 21.2.2019, Rv. 275841).
4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,