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Ordinanza — n. 15307/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as specific because it lacks necessary critical analysis of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15307/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Gianmichele Pensè inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for assault, but the sole ground of appeal was deemed too general. The court ruled that the appeal failed because it did not provide a specific, critical analysis of the arguments used by the lower court to reach its decision.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is not specific, as it must contain a necessary critical analysis of the arguments upon which the decision was based.

Parole chiave

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inadmissible appeal specificity requirement critical analysis assault conviction Court of Cassation lesioni gravi lesione al ginocchio lesione del menisco

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENSE GIANMICHELE nato a SASSARI il 21/08/1993 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Pensè Gianmichele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di lesioni; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso è aspecifico perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8 nov