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Ordinanza — n. 15285/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to non-deducible ground regarding false document qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15285/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the sole ground contested the legal qualification of the offense. The appellant argued against the classification of the act, but the court found this argument non-deducible under Article 448, paragraph 2, bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court upheld the lower court's decision based on the established principle that qualification errors must be manifest to avoid transforming plea agreements into agreements on crimes.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal contesting the legal qualification of an offense is inadmissible if the ground is not deducible, as qualification errors must be manifest to prevent plea agreements from becoming agreements on crimes.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-deducible ground legal qualification error plea agreement validity manifest error standard falsità in documenti esibizione dei documenti d'identità uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Considerato che l'unico motivo proposto, con cui il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto, non è deducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 497 bis, cod. pen.
in ordine al reato di cui all'art. 497 bis cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
276639) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
art. 497 bis cod. pen
in ordine al reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019
Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019
Considerato che per costante giurisprudenza di legittimità la punibilità per i reati di falso documentale è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu oculi", riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI MARCO nato a BOLOGNA il 11/05/1976 avverso la sentenza del 01/02/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNArdato avviso alle parti.;7 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato Grimaldi Marco ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.;

Considerato che l'unico motivo proposto, con cui il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto, non è deducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. ed è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga ictu oculi dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. per tutte ante novella Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, El ZItouni Jamal, Rv. 275971); Ritenuto che la qualificazione giuridica del fatto, come previsto dall'art. 497bis cod. pen., è perfettamente coerente con la descrizione della condotta riportata in rubrica: esibizione della patente di guida e della carta d'identità intestate all'imputato ma risultanti falsi per la mancanza di appositi dispositivi di antifalsificazione e per essere il numero della patente di guida corrispondente a diversa persona;

Considerato che per costante giurisprudenza di legittimità la punibilità per i reati di falso documentale è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu oculi", riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Rv. 276639) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre 2022 Il Consigliere Estensore