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Ordinanza — n. 15108/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed for inadmissibility as it exceeds limited grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15108/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay fines and costs. The appellant sought to challenge the preliminary judgment regarding the plea bargain, arguing errors in sentencing and legal qualification. The court ruled that such appeals are strictly limited to defects in consent, lack of correlation between request and judgment, or erroneous legal characterization, excluding general motivation or sentencing errors.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain judgments are admissible only for defects in consent, lack of correlation between request and judgment, or erroneous legal characterization, excluding challenges to sentencing or general motivation.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissibility grounds Art. 448 c.p.p. sentencing error legal characterization Cassation procedure procedural costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Il ricorso proposto da Nebi Lumshi risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUMSHI NEBI nato il 20/09/1989 avverso la sentenza del 21/09/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Nebi Lumshi risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Non risulta, quindi, ammissibile un ricorso volto a sindacare la motivazione per la mancata applicazione dell'ad 129 cod. proc. pen. o per la determinazione della pena, tranne nelle ipotesi di pena illegale che nel caso non sussiste. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1