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Ordinanza — n. 15102/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for manifest unfoundedness regarding sentencing and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15102/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by De Martino Salvatore inadmissible due to the manifest unfoundedness of its grounds. The appellant challenged a second-instance judgment concerning the appropriateness of the penalty and the denial of generic mitigating circumstances. The court ruled that these are matters of substantive evaluation that were adequately motivated in the lower decision, rendering them non-reviewable in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: Appeals based on substantive evaluations of sentencing congruity and the rejection of generic mitigating circumstances are inadmissible if the lower court's decision is adequately motivated, as such matters fall outside the scope of cassation review.

Parole chiave

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manifest unfoundedness substantive evaluation generic mitigating circumstances adequate motivation cassation review limits esame di merito indennità per menomazione dell'integrità indennità per torto morale

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO SALVATORE nato a NAPOLI il 19/03/1994 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da De Martino Salvatore è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

2. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sul trattamento sanzionatorio rilevando che la pena risulta congrua ai fatti e che le circostanze attenuanti generiche non possono riconoscersi, in relazione all'assenza di elementi positivi nemmeno indicati nell'impugnazione.. Si tratta di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivate. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17