Italian court dismisses appeal as sentencing evaluation is a non-appealable merit issue properly motivated.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cafiero Salvatore inadmissible due to the manifest unfoundedness of its grounds. The appellant challenged a second-instance judgment regarding a sanction, arguing for generic mitigating circumstances despite his criminal history. The court ruled that the lower court's assessment of the sentence's appropriateness and the rejection of mitigations constitutes an unappealable merit evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible when the judgment adequately motivates the evaluation of the penalty's congruence and the rejection of mitigating circumstances, as these are matters of merit reserved to the first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFIERO SALVATORE nato a NAPOLI il 23/07/1955 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Cafiero Salvatore è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
2. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sul trattamento sanzionatorio rilevando che la pena risulta congrua ai fatti e che le circostanze attenuanti generiche non possono riconoscersi, in relazione alla gravità del fatto e alla personalità del ricorrente gravato da numerosi precedenti. Si tratta di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivate. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17