Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns omitted motivation in a plea bargain verdict.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Boukal Abdelhak inadmissible due to the improper ground of omitted motivation regarding his responsibility. The appellant challenged a plea bargain verdict from the Reggio Emilia Tribunal, arguing the court failed to explicitly state his culpability. The court ruled that such appeals against plea bargain judgments are strictly limited to defects in consent, lack of correlation between request and verdict, or illegal sentencing, excluding omitted motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain verdicts are admissible only for defects in consent, lack of correlation between request and verdict, or illegal sentencing, thereby excluding grounds such as omitted motivation on the finding of responsibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUKAL ABDELHAK nato il 10/05/1991 avverso la sentenza del 28/10/2022 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAdato av7to alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Propone ricorso per cassazione l'imputato Boukat Abdelhak, con un unico motivo di ricorso: omessa motivazione sull'accertamento di responsabilità.
2. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o per una pena illegale. Il ricorrente lamenta l'omessa motivazione sull'accertamento della sua responsabilità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17