Cassation appeal against plea bargain dismissed for inadmissibility as it challenges only sentencing motivation, not consent or legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Girgenti Rosario inadmissible, ordering him to pay fines and costs. The appellant sought to review the sentencing motivation for the failure to apply Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that appeals against plea bargain judgments are strictly limited to defects in the defendant's consent, a mismatch between the request and the judgment, or errors in the legal qualification of the facts, excluding challenges to sentencing reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain judgments are admissible only for defects in consent, mismatch between request and judgment, or errors in legal qualification, excluding challenges to sentencing motivation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIRGENTI ROSARIO nato a ALTAMURA il 06/05/1992 avverso la sentenza del 09/02/2022 del TRIBUNALE di VERBANIAdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Girgenti Rosario risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Non risulta, quindi, ammissibile un ricorso volto a sindacare la motivazione per la mancata applicazione dell'ad 129 cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/