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Ordinanza — n. 15085/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds; appeal lacks specific facts and legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15085/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds were manifestly unfounded and generic. The appellant failed to provide specific facts regarding the alleged non-notification of the summons, while the lower court's decision was adequately motivated and free of contradictions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the fine and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and generic, lacking specific factual data and legal reasoning to challenge the lower court's motivated decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded procedural costs Cassa delle ammende lack of specificity lower court motivation motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GISELICO DANILO nato a FONDI il 23/11/1966 avverso la sentenza del 14/04/2022 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Danilo Giselico risulta inammissibile perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici. Il ricorso prospetta generiche deduzioni prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto. La sentenza impugnata, inoltre, adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come dalle dichiarazioni del teste escusso emergevano le violazioni contestate. Il ricorrente prospetta una omessa notifica dell'intimazione (per il pagamento e l'estinzione del reato), ma non fornisce indicazioni precise. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/0