Criminal appeal dismissed for being generic, failing to address sentencing arguments, and admitting personal drug use.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Tenchio inadmissible and generic because it failed to engage with the reasoning of the lower court's judgment. The appellant admitted during the guarantee inquiry that he surrendered the drugs to round up his income, and the second ground regarding sentencing was already adequately addressed by the appellate court considering the gravity of the crime and the appellant's prior record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the fine and procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is generic and does not confront the reasoning of the judgment, particularly when the appellant admits facts contradicting the appeal's core arguments or when the lower court has sufficiently motivated the sentencing decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TENCHIO DAVIDE FERNANDO IVAN nato a MILANO il 03/06/1970 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Tenchio Davide F. I. risulta inammissibile e generico e non si confronta con le motivazioni della sentenza; peraltro, il motivo di un uso personale della sostanza non risulta proposto in appello, e nell'interrogatorio di garanzia lo stesso imputato ammetteva di cedere la sostanza stupefacente per arrotondare il suo reddito. Sul trattamento sanzionatorio (il secondo motivo) la Corte adeguatamente motiva rilevando la gravità del fatto, in considerazione delle modalità e dell'intensità del dolo; inoltre, il ricorrente è gravato da precedenti. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3000, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1