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Ordinanza — n. 15038/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; final judgment automatically voids non-custodial measures without separate declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15038/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the arguments raised by the appellant. The appellant challenged a lower court ruling that rejected his request to declare a non-custodial measure void after a final conviction became effective. The court held that the automatic expiration of such measures upon final judgment renders any separate declaration unnecessary and the appeal legally baseless.

Regesto Legislator

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Art. 666, co. 2, 3 e 4, cod. proc. pen.; Art. 178 e 179 cod. proc. pen.: The final judgment of a custodial sentence automatically voids non-custodial coercive measures by operation of law, rendering appeals challenging the necessity of a separate declaration inadmissible.

Parole chiave

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final judgment effect non-custodial measures automatic expiration procedural inadmissibility manifest unfoundedness coercive measures criminal procedure code inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 666, co. 2, 3 e 4, cod. proc. pen.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme dì legge - DI GRISI Stefano deducendo violazione di legge in riferimento all'art. 666, co. 2, 3 e 4, cod. proc. pen. in relazione degli artt.
Art. 178 cod. proc. pen.
Art. 179 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 18353/2011
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GISI STEFANO nato a AVELLINO il 21/12/1969 avverso l'ordinanza del 08/03/2022 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 18 marzo 2022 il Tribunale di Avellino ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza avanzata nell'interesse di DI GRISI Stefano tesa ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle pp.00. in ragione della sopravvenuta irrevocabilità della sentenza di condanna. In motivazione, il Tribunale osserva che il passaggio in giudicato della sentenza relativamente all'accertamento della responsabilità e alla pena irrogata determina di diritto la caducazione della misura non custodiale in atto, senza che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme dì legge - DI GRISI Stefano deducendo violazione di legge in riferimento all'art. 666, co. 2, 3 e 4, cod. proc. pen. in relazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.. Gli argomenti difensivi sono stati ripresi in una memoria depositata prima dell'odierna udienza.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale (nella specie, obbligo di dimora) già applicata al condannato; in tal caso, l'estinzione della misura opera di diritto, senza che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari (v. Sez. U n. 18353 del 31.3.2011, rv 249480).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre