Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of factual grounds regarding penalty reduction and inhuman detention claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Marino Ferruccio Antonio inadmissible because it lacked sufficient factual grounds to challenge the lower court's decision. Marino argued for a sentence reduction and compensation for inhuman detention under Article 35ter of the Prison Law, but the appeal failed to substantiate these claims. Consequently, the appeal was rejected, and Marino was ordered to pay court costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35ter ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on factual grounds without providing sufficient motivation to support the alleged violations of law.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO FERRUCCIO ANTONIO nato a BARI il 24/06/1981 avverso l'ordinanza del 17/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; 124Y1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 17 febbraio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto il reclamo avanzato da MARINO Ferruccio Antonio volto ad ottenere la riduzione della pena da espiare nonché il risarcimento del danno da detenzione inumana, ai sensi dell'art. 35ter ord.pen. .
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MARINO Ferruccio Antonio deducendo violazione di legge in riferimento agli artt. 35ter ord. pen., 3 CEDU e 69, co. 6, lett. b), ord.pen.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi in fatto, a fronte di motivazione che non trascura alcuna delle doglianze introdotte.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il President e