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Ordinanza — n. 14992/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it raises new factual issues beyond the scope of appellate review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14992/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding that he conspired to deceive airport staff by falsely claiming to be a relative of a passenger. The court ruled that the appellant introduced new factual disputes regarding the specific circumstances of the deception rather than raising legal errors. Consequently, the court held that the appellate judges were correct in their factual assessment and that the cassation judge cannot re-evaluate these facts.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-examine factual issues or substitute its own interpretation of facts for those of the court of first instance and appeal, limiting its review to legal errors and procedural violations.

Parole chiave

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inadmissibility of cassation appeal factual review prohibited appellate court jurisdiction deception at airport court costs and fine gestore aeroportuale frode alla legge sugli stranieri procedura all'aeroporto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKUBOR VICTOR nato il 05/09/1975 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente reitera, con il ricorso per cassazione, doglianze che, già sottoposte ai giudici di merito, sono state disattese con motivazione razionalmente ineccepibile e che attengono, rispettivamente: alla ricostruzione, in fatto, della vicenda di interesse processuale, che ha visto l'imputato concorrere al reato in contestazione effettuando la prenotazione a nome di persona diversa da quella che, insieme a lui, si presentò al banco accettazione dell'aeroporto di Bergamo e che, sempre unitamente a lui, avrebbe dovuto imbarcarsi su un volo alla volta della Germania e, quindi, interloquire con gli agenti intervenuti, sostenendo di essere fratello convivente della ObasekNackson; alla astratta attitudine della condotta realizzata a trarre in inganno l'operatore aeroportuale e, dunque, a porre in pericolo il bene tutelato dalla norma incriminatrice; all'applicazione della recidiva facoltativa, motivata dalla più intensa offensività del reato in contestazione, più grave di quelli in passato commessi da Okubor, ciò che ne testimonia l'accresciuta capacità criminale; ritenuto che il ricorrente, lungi dall'enucleare, nella sentenza impugnata, specifici profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, introduce questioni di fatto, sulle quali è inibito il sindacato del giudice di legittimità, ed invoca una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci