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Ordinanza — n. 14773/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for hit-and-run traffic offense due to generic and unfounded grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14773/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luca Marcon's appeal against his criminal conviction for hit-and-run and vehicle tampering inadmissible. Marcon argued for violation of law and flawed reasoning regarding his liability, but the court found his grounds generic and lacking specific criticism of the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and Marcon was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, fail to criticize the contested decision, and lack necessary analytical depth regarding the arguments supporting the conviction.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal hit and run offense violation of law argument procedural costs sanction incidente stradale delitto di fuga violazione semplice della LCStr

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 360 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCON LUCA nato a TREVISO il 02/03/1980 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.MARCON Luca ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Treviso che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati di cui all'art.590 cod.pen. e 189 commi 6 e 7 C.d.S. per avere tamponato il veicolo che lo precedeva nella marcia e per essersi successivamente dato alla fuga senza fornire assistenza alle persone coinvolte nel sinistro.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità a suo carico.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impu- gnata, non scanditi da necessaria critica alla decisione e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di colpevolezza (Cass. sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il Consigliere estensore j.1..J resi ent