Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for filing outside statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible without procedural formalities. The appellant challenged the conviction for theft by snatching, arguing a violation of the right to acquittal, but the court found this ground not permitted under the specific exceptions for plea bargain appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or penalty legality; appeals based solely on the right to acquittal are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCAS MATTIA GABRIEL nato a CAGLIARI il 13/02/1995 avverso la sentenza del 23/06/2022 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Muscas Mattia Gabriel ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per due reati di furti con strappo; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8