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Ordinanza — n. 14715/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for duplicating merits already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14715/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Daanoune El Habib and Fiandaca Eros inadmissible. The appellants argued against the lower court's refusal to recognize specific statutory mitigating circumstances and alternative sentencing hypotheses. The court rejected these claims because the arguments merely reproduced issues already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal of Caltanissetta.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals that merely reproduce grounds already examined and rejected by the court of first instance are inadmissible as they lack novelty.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of novelty duplication of arguments merits already decided procedural dismissal accertamento dell'ammontare del danno assenza di caso di rigore allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.; Rilevato che i due motivi, presentati mediante due differenti ricorsi, a mezzo del comune difensore di fiducia, che contestano, l'uno il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, l'altro, il diniego della circostanza attenuante di cui all'art.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
2 sulle ragioni ritenute impeditive del riconoscimento dell'attenuate di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.); f Rilevato, pertanto, che il ricorsó devi essere dichiaratof inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
art. 131-bis cod. pen
pen.; Rilevato che i due motivi, presentati mediante due differenti ricorsi, a mezzo del comune difensore di fiducia, che contestano, l'uno il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DAANOUNE EL HABIB nato il 28/04/1991 FIANDACA EROS nato a CALTANISSETTA il 28/12/1995 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che gli imputati Daanoune El Habib e Fiandaca Eros ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna degli stessi a loro rispettivamente ascritti, per i reati di cui agli artt. 110, 635 co. 2, n.1), 624 e 625 n.7) cod. pen.; Rilevato che i due motivi, presentati mediante due differenti ricorsi, a mezzo del comune difensore di fiducia, che contestano, l'uno il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, l'altro, il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.

4) cod. pen., sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 sulle ragioni che escludono la fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen., in particolare il riferimento è ai precedenti specifici, e pag. 2 sulle ragioni ritenute impeditive del riconoscimento dell'attenuate di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.); f Rilevato, pertanto, che il ricorsó devi essere dichiaratof inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

t Dichiara inammissibile i{ ricorsa e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i