Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific new evidence regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's finding of criminal liability based on generic arguments that merely reproduced complaints already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The court rejected the appeal because the grounds lacked specific, surprising, and decisive evidence capable of overturning the factual and legal reasoning of the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on generic grounds that merely reproduce complaints already adjudicated by the court of first instance, or if it fails to present specific, surprising, and decisive evidence capable of undermining the factual and legal reasoning of the lower courts.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GELAO GIOVANNI nato a BARI il 24/02/1991 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che GIOVANNI GELAO propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce (Sezione distaccata di Taranto), che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen. (fatto commesso in Laterza il 1 agosto 2014), ha rideterminato la pena inflittagli, con conferma nel resto.
Considerato: - il proposto motivo, che contesta, sotto l'egida del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, è generico e non consentito nel giudizio di legittimità, essendo affidato a rilievi meramente riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte territoriale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, nella quale il giudice di merito ha enumerato gli elementi probatori atti a dimostrare che il ricorrente, assieme ai due complici si era introdotto all'interno dello stabilimento, regolarmente chiuso da una porta e protetto da recinzione, allo scopo di mettervi a segno un furto di materiale metallico) e, comunque, interamente versati in fatto, senza alcuna documentata allegazione di specifici, inopinabili e decisivi elementi probatori atti a scardinare l'impianto argomentativo delle sentenze di merito, conformi in punto di statuizione circa la responsabilità.
Rilevato: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il consigliere estensore Il Presid