Italian Court dismisses appeal against conviction for attempted burglary due to habitual conduct barring non-punishment defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Atzeni's appeal against the Second Instance Court's conviction for attempted burglary inadmissible. The appellant argued for a non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code and a different classification under Article 633, but the court found these arguments repetitive of those already rejected at the appellate level. The court ruled that the defendant's habitual conduct, established by specific precedents, legally precludes the non-punishment defense, rendering the appeal devoid of merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 633 cod. pen. The appeal is inadmissible when the grounds are merely repetitive of those already rejected by the lower court, particularly where the defendant's habitual conduct legally bars the invocation of the non-punishment cause.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATZENI GIOVANNI nato a ROMA il 12/04/1989 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Atzeni Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di tentato furto in abitazione; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, che ha rilevato, alla luce dei precedenti specifici, la ricorrenza di una condotta abituale, ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità (si veda pag. 18 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 633 cod. pen è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 16 e 17 della sentenza impugnata) e, comunque, le doglianze sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis