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Ordinanza — n. 14383/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and lacks argumentative comparison with lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14383/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Musella Nicola inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for aggravated theft, arguing the aggravating circumstance under Article 625(7) of the Penal Code did not exist. The court rejected this claim because the appeal was generic, consisting merely of assertions without any argumentative comparison to the reasons provided in the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen.; An appeal is inadmissible if it is generic and fails to provide a specific argumentative comparison with the reasons given by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal aggravated theft penal code lack of argumentation indagine per furto prove acquisite illegalmente prova del DNA

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSELLA NICOLA nato a NAPOLI il 04/03/1992 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Musella Nicola ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'insussistenza della circostanza aggravante ex art. 625, comma n. 7, cod. pen., è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna la quale, peraltro, ha già fornito sul punto adeguati argomenti giuridici in alcun modo criticati dal motivo in esame (cfr. quarta pagina sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22