Cassation court dismisses appeal as generic and lacks specific argumentation regarding non-punishability or sentencing excess.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Labsiri Ibrahim inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for burglary and resistance to a public official, citing lack of motivation under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, excessive sentencing, and legal mischaracterization. The court rejected these grounds because the arguments were merely abstract propositions devoid of specific reasoning or reference to the factual basis of the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and consist solely of abstract propositions lacking specific argumentation or reference to the factual basis of the conviction.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABSIRI IBRAHIM nato il 24/01/1997 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Labsiri Ibrahim ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per i reati di furto in abitazione e di resistenza a pubblico ufficiale; Considerato che i motivi di ricorso - afferenti alla carenza motivazionale della sentenza impugnata in ordine alle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., all'eccessività del trattamento sanzionatorio nonché all'erronea qualificazione giuridica del fatto - risultano generici, perché si esauriscono in mere proposizioni astratte prive di alcuna argomentazione e di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/