Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of jurisdiction over peace court appeal for motive vices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Marino Maurizio and Parpiglia Roberta inadmissible. The appellants argued for a review based on defects in the reasoning of the second-instance judgment. The court ruled that such appeals are barred because the underlying crime fell under the jurisdiction of the peace judge, limiting cassation grounds to specific statutory exceptions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis d.lgs. 274/2000: Appeals to the Court of Cassation based on defects in reasoning are inadmissible for judgments of appeal concerning crimes under the jurisdiction of the peace judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARINO MAURIZIO nato a REGGIO CALABRIA il 08/11/1973 PARPIGLIA GIUSEPPA ROBERTA nato a REGGIO CALABRIA il 03/11/1974 avverso la sentenza del 17/06/2022 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Marino Maurizio e Parpiglia Giuseppa Roberta ricorrono avverso la sentenza con cui il Tribunale di Reggio Calabria ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'articolo 612 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, al di là della formale enunciazione, si risolve nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22