Cassation court dismisses appeal as generic and non-compliant with appellate court's reasoning on criminal charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Ernesto Consonni's appeal inadmissible against the Rome Court of Appeal's confirmation of his conviction for crimes under Articles 216, 223, and 29 of the Penal Code. Consonni argued that the appellate court failed to recognize external continuity of criminal acts and improperly set the sanction, but the court found the first ground irrelevant due to a lack of comparison with the contested reasoning and the second ground too generic. The court ruled that the appellate decision correctly placed the penalty closer to the minimum statutory range and rejected the request for a settlement based on the severity of the facts and intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it does not comply with the reasoning of the lower court or is merely generic without specific grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONSONNI ERNESTO nato a BRENNA il 10/10/1954 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Consonni Ernesto ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, di conferma della sentenza pronunciata in primo grado, che lo ha condannato per il reato di cui agli artt. 216, 223 e 29 cod. pen.; - che il primo motivo, il quale denuncia il mancato riconoscimento della continuazione esterna con la sentenza della Corte di Appello di Milano, esecutiva il 5.11.2021, non si confronta con la motivazione impugnata, la quale ha dato conto del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della difesa in ordine alla sussistenza di un disegno criminoso unitario, ritenendo correttamente insufficiente la mera analogia dei titoli di reato o delle condotte contestate, atteso, peraltro, che i fatti contestati nelle altre sentenze erano riferiti a condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento di documenti contabili in relazione all'impresa individuale; - che il secondo motivo, di denuncia della determinazione dei trattamento sanzionatorio ex art. 133 c.p., è del tutto generico, avendo la Corte territoriale motivato, nel rigettare la richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., alla luce della gravità dei fatti (come testimoniata dall'entità del passivo) e dell'intensità del dolo.
D'altronde, la pena risulta determinata in misura maggiormente prossima al minimo che non al massimo edittale; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo