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Ordinanza — n. 14202/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction, citing binding precedent on judicial review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14202/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy. The appellant argued violations regarding the insolvency prerequisites and lack of subjective intent, but the court found these claims merely reiterative of facts already judged. Relying on binding Supreme Court precedent, the court ruled that criminal judges cannot re-examine the declaratory bankruptcy judgment's findings on insolvency or the entrepreneur's conditions for liability.

Regesto Legislator

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Art. 2 cod. pen.; Art. 216, 220 R.D. n. 267/1942: The criminal judge cannot re-examine the declaratory bankruptcy judgment regarding the objective state of insolvency or subjective conditions for liability, as such acts are excluded from judicial review by binding precedent.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy judicial review limits insolvency prerequisites subjective intent binding precedent inadmissible appeal criminal procedure abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 2 cod. pen.
169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso (più di recente, Sez.
Art. 216, ultimo comma, legge fall.
Art. 216, comma 1, R.D. n. 267/1942
Art. 220, R.D. n. 267/1942
art. 2 cod. pen
169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli
Come sostenuto dalla Corte di appello, infatti, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv.
Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti e altro
sui procedimenti penali in corso (più di recente, Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti e altro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA MURA ANGELINA natcLa NOCERA INFERIORE il 07/09/1975 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43214/2022 Rilevato che Della Mura Angelina ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di bancarotta fraudolenta, riducendo tuttavia la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall.; Considerato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto alla sussistenza dei presupposti per la fallibilità della società — è manifestamente infondato dal momento che è fondato su un'esegesi contraria alla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite.

Come sostenuto dalla Corte di appello, infatti, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398) hanno statuito che il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso (più di recente, Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti e altro, Rv. 273188);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 216, comma 1, e 220, R.D. n. 267/1942 e mancanza di motivazione anche in ordine alla carenza dell'elemento soggettivo — deve ritenersi altresì inammissibile, poiché risulta anch'esso meramente reiterativo di doglianze in fatto già adeguatamente vagliate dai giudici di merito e, inoltre, risulta manifestamente infondato poiché predica un'assenza di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i