Criminal appeal dismissed as inadmissible because the representing lawyer was not yet enrolled in the special bar roll.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Egidio De Biasio inadmissible without further procedural formalities. The defendant's lawyer, Giuseppe Altieri, was not yet enrolled in the special bar roll of the Court at the time of filing the appeal on October 6, 2022. Consequently, the court ruled that the appeal violated mandatory admissibility requirements under Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the lawyer representing the party is not yet enrolled in the special bar roll of the Court at the time of filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BIASO EGIDIO nato a TARANTO il 12/08/1969 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO Esigid—a V-VrTs—o—gre-- pa udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40564/22 Rilevato che De Blasio Egidio propone ricorso, tramite il proprio difensore avv. Giuseppe Altieri, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto aggravato; Rilevato che l'impugnazione è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritta dall'avv.
Giuseppe Altieri che, alla data di proposizione della impugnazione, 6 ottobre 2022, non era ancora iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente)