Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific procedural violations and attempt to re-evaluate evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Bologna Angelo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for joint theft, alleging legal violations and flaws in the reasoning regarding his liability. The court rejected these claims because the appeal sought to re-evaluate evidence rather than identify specific procedural errors, rendering it outside the scope of admissible review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it merely attempts to re-evaluate evidence or offers an alternative reading of facts without pinpointing specific procedural violations or logical flaws in the lower court's reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOLOGNA ANGELO nato a PIAZZA ARMERINA il 28/02/1972 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40549/2022 Rilevato che l'imputato Bologna Angelo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per il reato di concorso in furto; Ritenuto che il ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è inammissibile perché volto a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, che hanno reso, sulla responsabilità del ricorrente, una motivazione immune da fratture logiche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente