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Ordinanza — n. 14083/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for lack of motivation regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14083/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gian Carlo Aimasso inadmissible, ruling that the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances was justified by his prior criminal record. The appellant argued the first-instance judgment lacked motivation, but the Court held that judges need only address decisive factors, not every favorable or unfavorable element presented. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 590 bis c.p.; Art. 8 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The court is not required to consider all elements favorable or unfavorable deduced by the parties or evident in the case file, but it suffices that the judge refers to those deemed decisive or relevant, dismissing or overriding the others within that evaluation.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal appeal inadmissibility lack of motivation prior criminal record judicial discretion assessment caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo godimento dei diritti civili verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172
sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv282693
256172; sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv282693).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIMASSO GIAN CARLO nato a NIZZA MONFERRATO 11 13/03/1971 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.AIMASSO Gian Carlo ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Savona che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 590 bis comma 1, 5 n.

2) e 8 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione.

2. Il ricorrente deduce l'assenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che il motivo sopra richiamato sia inammissibile in quanto la sentenza impugnata nell'escludere la ipotesi attenuata richiesta, ha evidenziato la presenza di numerosi precedenti penali, fra questi due condanne per reati inerenti la circolazione stradale, che inducono a ritenere il ricorrente non meritevole delle attenuati generiche. A tale proposito il S.C. ha affermato che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172; sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv282693).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Pres