Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13938/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against criminal liability and sentencing for mafia-related offenses due to lack of argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13938/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Pastore Nicola and Losole Giuseppe inadmissible regarding their criminal liability and sentencing. The court found the arguments insufficiently developed and noted that the statutory minimum penalty for the crime of mafia association was already applied. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 69, comma 4, cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a, cod. proc. pen.: Appeals lacking sufficient argumentative development are inadmissible, and judgments applying the statutory minimum penalty for recidiva qualificata are not subject to review in melius.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals insufficient argumentation mafia association crime statutory minimum penalty recidiva qualificata Cassa delle ammende criminal liability recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 69, comma 4, cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a, cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PASTORE NICOLA nato a MODUGNO il 08/03/1984 LOSOLE GIUSEPPE nato a BARI il 01/02/1980 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità di entrambi gli imputati per il reato di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia, loro distintamente ascritto; esaminati i due motivi degli identici ricorsi, contenenti censure in ordine a detta affermazione di responsabilità e in tema di attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio;

Ritenuto che i motivi proposti appaiono assertivi, essendo privi di sufficiente sviluppo argomentativo, a fronte di decisione ampiamente e validamente argomentata rispetto a tutti i profili posti in discussione, tenuto anche conto del fatto che il giudizio di equivalenza tra le generiche e la recidiva qualificata non è rivedibile in melius per espresso divieto di legge (art. 69, quarto comma, cod. pen.), mentre la pena è stata quantificata al minimo edittale; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i