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Ordinanza — n. 13871/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism against the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13871/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Cardone Immacolata inadmissible and ordered her to pay procedural costs. The appellant argued violations regarding the evaluation of co-principal status and sentencing motivation, but the court found her arguments lacked necessary specific criticism against the lower court's decision. Since the appellate court's reasoning was deemed congruent and supported by the evidence, the appeal was rejected without merit.

Regesto Legislator

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Art. 192 comma 3 cod.proc.pen.; Art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 309/1990: An appeal is inadmissible if the appellant fails to provide specific critical analysis of the lower court's reasoning, rendering the complaint manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism co-principal status sentencing motivation procedural penalty imputazione per reati di stupefacenti prove psichiatriche testimonianze contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 192 comma 3 cod.proc.pen.
Si tratta di valutazione conforme ai dettati dell'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. risultando le dichiarazioni confermate da ben due altre fonti dichiarative che indicano la Cardone quale co-detentrice della droga rivenuta nell'abitazione.
Art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta base della condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 1 e 4 d.P.R.
art. 192 comma 3 cod.proc.pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Cardone Immacolata, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 192 comma 3 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDONE IMMACOLATA nato a NAPOLI il 09/12/1984 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; 2GT Letti i motivi aggiunti con i quali il difensore della ricorrente chiede l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso. Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Cardone Immacolata, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. in punto valutazione della chiamata in correità è inammissibile perché privo della necessaria critica censoria alla decisione, non confrontandosi la ricorrente con la sentenza impugnata che, a pag. 9-10, dà atto che le indagini nei confronti della Cardone traevano origine dal sequestro di una dose di sostanza stupefacente a tale Scoppa Massimo il quale aveva dichiarato di essersi recato in precedenza presso l'abitazione posta al quarto piano dello stabile di via Colombo 52 per incontrare la persona che gli aveva ceduto la dose, che indicava col diminutivo di Emma; che a seguito di perquisizione dell'appartamento alla presenza di Orlando Teodosio, questi consegnava agli operanti sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish riferendo, l'Orlando, che le sostanze erano detenute da Scognamiglio Rosa e Cardone Immacolata, che la chiamata in correità dell'Orlando trovava conferma nelle dichiarazioni di Medori Fabio che costituivano riscontro esterno individualizzante avendo questi riferito di aver acquistato dalla figlia di Rosa che descriveva e riconosceva fotograficamente.

Si tratta di valutazione conforme ai dettati dell'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. risultando le dichiarazioni confermate da ben due altre fonti dichiarative che indicano la Cardone quale co-detentrice della droga rivenuta nell'abitazione. Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta base della condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono inammissibili per manifesta infondatezza avendo la corte territoriale reso una motivazione congrua (vedi supra) e fondata sul panorama probatorio presente agli atti ed anche privi di specificità là dove muovo critica di insufficienza della motivazione che sarebbe fondata sulla mera coabitazione, critica all'evidenza che non si confronta con la ratio decidendi.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 Il Consig