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Ordinanza — n. 13842/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for fact-based challenges and unfounded legal argument on building permit liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13842/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that fact-based challenges are precluded in proceedings on legality. The appellant argued regarding liability for specific building violations, but the court noted that such arguments require factual re-evaluation, which is barred at this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 64, 65, 71, 72, 83, 94, 95 DPR 380/2001; Art. 568, comma 5, cod.proc.pen.: Appeals based on factual re-evaluation are inadmissible in proceedings on legality, and legal arguments regarding the extinction of offenses by building permits must be substantiated by established case law.

Parole chiave

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procedural inadmissibility proceedings on legality factual re-evaluation building permit liability seismic safety norms concrete cement works procedural costs contravvenzione per violazione edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 64, 65, 71, 72, 83, 94, 95 DPR 380/2001
Art. 36 DPR 6 giugno 2001, n. 380
Costituisce, infatti, principio consolidato che il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R.
Art. 568, comma 5, cod.proc.pen.
64, 65, 71, 72, 83, 94 e 95 DPR 380/2001 e lo condannava alla pena di euro 300,00 di ammenda; il proposto appello da parte dell'imputato stato convertito in ricorso per cassazione in base al disposto dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017
380, comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio (Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rv.
Sez. F, n. 44015 del 04/09/2014
Sez. F, n. 44015 del 04/09/2014, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSSI ARMANDO nato a ROMA il 05/02/1955 avverso la sentenza del 14/12/2021 del TRIBUNALE di TIVOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; RG. n. 24605_22 Rilevato che con sentenza del 14/12/2021 il Tribunale di Tivoli dichiarava Bussi Armando responsabile dei reati di cui agli artt. 64, 65, 71, 72, 83, 94 e 95 DPR 380/2001 e lo condannava alla pena di euro 300,00 di ammenda; il proposto appello da parte dell'imputato stato convertito in ricorso per cassazione in base al disposto dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale viene dedotta la violazione di legge circa il profilo di responsabilità per i reati di cui agli artt. 64, 65, 71, 72, 83, 94 e 95 DPR 380/2001, è manifestamente infondato. Costituisce, infatti, principio consolidato che il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio (Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rv. 270792 - 01;

Sez. F, n. 44015 del 04/09/2014, Rv. 261099 - 01). Considerato che il secondo motivo è inammissibile perché avente ad oggetto censure in fatto finalizzate alla rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 11 novembre 2022 Il consigliere estensore Il Presi