Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical analysis of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Diallo Mamadou Alpha inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Alpha challenged the appellate court's confirmation of his conviction for crimes under Articles 337 and 582-585 of the Penal Code, but his complaints were deemed merely repetitive of those raised at the second instance. The court rejected the request for a merits review because the applicant failed to provide a critical analysis of the lower court's reasoning or demonstrate logical incoherence in the motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of reiterative complaints without a critical analysis of the lower court's reasoning or a demonstration of logical incoherence in the motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO MAMADOU ALPHA nato il 19/11/1987 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Diallo Mamadou Alpha impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli art. 337 e 582-585, cod. pen., lamentando violazione di legge e vizi di motivazione in punto di colpevolezza.
2. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su doglianze sostanzialmente reiterative di quelle d'appello, senza alcuna analisi critica della motivazione contenuta in sentenza, nonché si duole della valutazione del materiale probatorio e non dell'incoerenza logica della motivazione, chiedendo perciò alla Corte di cassazione un giudizio di merito, che le è precluso.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 marzo 2