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Ordinanza — n. 13640/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for reiterating issues already decided by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13640/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Vito Difronzo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Difronzo challenged a partial reform of his conviction for the crime of theft, arguing legal violations regarding evidence evaluation and subjective intent. The court rejected these claims because they merely reiterated matters already adequately examined and decided by the appellate court, violating the principle of res judicata.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised merely repeat issues already examined and decided by the lower court in a manner that precludes any finding of legal violation or manifest illogicality.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiteration of decided issues res judicata principle evidence evaluation review subjective intent element esame nel merito censura dell'apprezzamento delle prove criteri di valutazione

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 368 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIFRONZO VITO nato a TRIGGIANO il 01/05/1946 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 39243/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riconoscendo il beneficio della non menzione della condanna, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale Vito Difronzo era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 368 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione a vari profili; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi dedotti in relazione alla valutazione delle prove e alla sussistenza dell'elemento soggettivo, sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg. 6-8 provv. impugn.): pronuncia nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso