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Ordinanza — n. 13577/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specifically allege aggravated circumstance in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13577/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Almi Yassine inadmissible regarding the aggravated circumstance of intentional injury. The appellant failed to specifically deduce this aggravating circumstance under Article 61, paragraph 2 of the Penal Code during the appellate proceedings, rendering the argument generic. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 61, n. 2 cod. pen.; An appeal alleging an aggravating circumstance is inadmissible if not specifically deduced in the second instance and is merely generic.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissible appeal aggravating circumstance specific deduction second instance Penal Code procedural defect motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 61, n. 2 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALMI YASSINE nato a PORRETTA TERME il 01/04/1990 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo, quanto al reato di lesioni personali volontarie, della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2 cod. pen. ritenuto il motivo inammissibile perché non specificamente dedotto in appello e comunque perché del tutto generico; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam to delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ;mmende. Così deciso in3,orna, il 21 ottobre 2022.