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Ordinanza — n. 13573/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and failure to specifically deduce new grounds in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13573/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued for a new factual reconstruction and the recognition of a suspended sentence, but the court found these grounds generic and insufficiently developed. The decision rests on the requirement that new grounds must be specifically deduced in the second instance and supported by concrete evidence, which the appellant failed to provide given their prior criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 2 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, aimed merely at soliciting a different factual reconstruction, or if new grounds (such as the recognition of a suspended sentence) were not specifically deduced in the second instance and are manifestly unfounded given the appellant's prior criminal record.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds specific deduction second instance prior criminal record suspended sentence procedural costs ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 2, cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a, c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAL LAGO ORESTE nato a MALO il 04/08/1943 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., del tutto generico e sostanzialmente finalizzato a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale, e, quanto al secondo, relativo al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, perché, non specificamente dedotto in appello e, comunque, perché manifestamente infondato, essendo l'imputato gravato da una precedente condanna alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione e euro 50.000 di multa (cfr., certificato penale in atti); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.