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Ordinanza — n. 13565/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to confront the appealed judgment's arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13565/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for reduced sentencing based on specific legal provisions, but the court found the arguments too generic to engage with the substantive reasoning of the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected because it did not specifically confront the factual and legal grounds established in the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is entirely generic and does not specifically confront the arguments and reasoning of the appealed judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments criminal procedure Corte di Cassazione procedural costs accollo delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria vizi procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZORFI DAVIDE nato a ISOLA DEL LIRI il 29/07/1979 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativi alla responsabilità penale, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla dosimetria della pena; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, del tutto generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr. pagg. 4 - 6 sentenza impugnata); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.