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Ordinanza — n. 13555/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic arguments fail to confront specific facts of the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13555/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances and liability, but the court found these arguments too broad to confront the specific facts of the appealed judgment. Consequently, the court rejected the appeal as repetitive and lacking concrete engagement with the established record.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its arguments are entirely generic and do not specifically confront the factual matrix of the contested decision or repeat issues already fully evaluated.

Parole chiave

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generic appeal arguments inadmissible cassation specific factual confrontation repetitive litigation procedural costs award Cassa delle ammende judicial review scope indennità del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA WALTER nato a BATTIPAGLIA il 15/10/1983 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuti i motivi inammissibili perché del tutto generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con cui obiettivamente non si confrontano, e reiterativi di argomentazioni compiutamente valutate; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga ento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mnnende. Così deciso in,Ronna, il 21 ottobre 2022.